L’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è stato fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ed è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’Accordo stesso è stato modificato dal Protocollo che modifica l’articolo 14 (3) fatto a New York il 21 agosto 1975, entrato in vigore il 19 aprile 1985.
L’accordo in sé è breve e semplice. L’articolo chiave è il secondo, che afferma che, a parte alcune merci eccessivamente pericolose, altre merci pericolose possono essere trasportate a livello internazionale su veicoli stradali, a condizione che siano conformi a:
– le condizioni stabilite nell’allegato A per le merci in questione, in particolare per quanto riguarda il loro imballaggio e la loro etichettatura; e
– le condizioni previste nell’allegato B, in particolare per quanto riguarda la costruzione, l’equipaggiamento e il funzionamento del veicolo adibito al trasporto delle merci in questione.
Gli allegati A e B sono stati regolarmente modificati e aggiornati dall’entrata in vigore dell’ADR. Di conseguenza alle modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2023, è stata pubblicata una versione consolidata rivista come documento ECE/TRANS/326, Vol. I e II ( ADR 2023 ).
La presente edizione rivista contiene le modifiche adottate nel 2020, 2021 e 2022 dal Gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose e contenute in ECE/TRANS/WP.15/256 e Corrs 1-2 e ECE/TRANS/WP.15/256/Add.1 entrate in vigore il 1° gennaio 2023.
Le versioni stampate e quelle elettroniche modificabili sono disponibili per l’acquisto nella sezione Pubblicazioni delle Nazioni Unite .
La struttura è coerente con quella delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, dei Regolamenti modello, del Codice marittimo internazionale delle merci pericolose (dell’Organizzazione marittima internazionale), delle Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea (dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale) e dei Regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (dell’Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia). La disposizione è la seguente:
Allegato A: Disposizioni generali e disposizioni relative agli articoli e alle sostanze pericolose
Parte 1 Disposizioni generali
Parte 2 Classificazione
Parte 3 Elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative alle quantità limitate ed esenti
Parte 4 Disposizioni relative all’imballaggio e alle cisterne
Parte 5 Procedure di spedizione
Parte 6 Requisiti per la costruzione e la prova di imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), grandi imballaggi, cisterne e contenitori per il trasporto alla rinfusa
Parte 7 Disposizioni relative alle condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione
Allegato B: Disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto
Parte 8 Requisiti per gli equipaggi dei veicoli, le attrezzature, il funzionamento e la documentazione
Parte 9 Requisiti relativi alla costruzione e all’omologazione dei veicoli
Applicabilità dell’ADR
Nonostante le misure transitorie previste dall’ADR, che consentono di conformarsi a determinati requisiti contenuti nelle edizioni precedenti, le edizioni dell’ADR pubblicate dalle Nazioni Unite che possono essere utilizzate per la conformità sono le seguenti:
Dal 1° gennaio 2023: ADR 2023 (ECE/TRANS/326). Questa edizione include le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2023 .
Legislazione
- Direttiva UE 96/53/CE – dimensioni e pesi massimi per la circolazione stradale