Direttiva macchine:
la sicurezza di macchine e degli impianti
La sicurezza delle macchine messe a disposizione ed utilizzate dai lavoratori costituisce uno degli aspetti fondamentali per evitare gli infortuni sul lavoro.
In generale, le macchine devono essere conformi alla legislazione e normativa sulla sicurezza e devono rispondere:
- a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento di direttive europee (ad es. il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, spesso citata come “nuova direttiva macchine”)
- ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’Allegato V del D. Lgs. 81/08 per le macchine costruite in assenza delle disposizioni legislative, ossia le macchine costruite prima del 21/9/96, data di entrata in vigore delle “vecchia” Direttiva Macchine 98/37/CE, pubblicata in Italia con il D.P.R. 459 del 1996 e sostituita dalla cosiddetta “nuova” Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Marcatura CE delle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE
La marcatura CE delle macchine è l’atto formale con il quale il fabbricante di una macchina o il suo mandatario attesta la conformità della stessa a tutti i requisiti di salute e sicurezza indicati nelle direttive di prodotto applicabili, prima fra tutte la direttiva macchine.
La valutazione della conformità delle macchine non richiede, tranne per alcuni casi particolari, l’intervento di un “terzo controllore”, cioè di un Organismo Notificato, ma in genere viene effettuata dal costruttore stesso.
La direttiva macchine 2006/42/CE è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 17/2010 che prevede, tra le varie incombenze a carico del fabbricante della macchina (o del suo mandatario), anche l’elaborazione del “fascicolo tecnico”.
Dal 2027 il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 andrà a sostituire alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Cos’è il fascicolo tecnico della macchina?
Il fascicolo tecnico di una macchina è l’insieme dei documenti e degli elaborati che dimostrano in maniera formale che direttive (in primis, ma in genere non solo, la direttiva macchine) e norme sulla sicurezza, pertinenti al prodotto realizzato, sono state rispettate.
Il fascicolo tecnico, è generalmente composto da una serie di documenti, quali:
- una descrizione generale della macchina
- un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché le relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina
- i disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita per tale analisi e valutazione
- le norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza (RES) rispettati dalla macchina e di tutela della salute coperti da tali norme
- qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario
- un esemplare delle istruzioni della macchina (manuale della macchina)
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le “quasi-macchine” incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina
- una copia della dichiarazione CE di conformità
L’analisi dei rischi per la sicurezza delle macchine
Nel fascicolo tecnico redatto dal fabbricante della macchina deve essere presente anche la valutazione dei rischi per ogni requisito essenziale di salute e sicurezza previsto dalla Direttiva 2006/42/CE applicabile alla macchina.
Nella direttiva macchine non sono indicate le metodiche da utilizzare per effettuare la valutazione dei rischi, ma la scelta è libera e rimessa al fabbricante.
Esistono tuttavia delle norme tecniche di riferimento che possono aiutare il fabbricante nel processo di valutazione dei rischi. Particolare menzione merita la norma UNI EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio” che specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio nelle macchine. Questi principi si basano sulla conoscenza e l’esperienza della progettazione, dell’utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure riportate nella norma sono descritte per identificare i pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina, e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi. La norma fornisce linee di orientamento sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e di riduzione del rischio.
Approfondimento sul tema della sicurezza delle macchine
Benché la sicurezza delle macchine sia demandata al costruttore, il Datore di Lavoro che mette a disposizione dei lavoratori, impianti e macchinari, ma anche il RSPP che partecipa alla valutazione dei rischi, può rispondere in caso di infortunio causato da macchine non conformi alla direttiva di prodotto.
Inoltre, in azienda, frequentemente, le macchine subiscono modifiche o vengono inserite all’interno di linee produttive che, nel loro insieme, devono garantire la sicurezza dei lavoratori. Questi interventi, spesso studiati e progettati direttamente dall’azienda “utilizzatrice” possono invalidare la conformità rilasciata dal fabbricante o, nel caso della composizione di linee, possono richiedere ulteriori valutazioni.