Incarico Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il Responsabile dei Lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, ha l’obbligo di designare il Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La nomina del Coordinatore per la Sicurezza si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
La sicurezza in cantiere deve essere garantita dal Committente di fronte a tutti i rischi che possono essere presenti in questi specifici ambienti di lavoro.
I compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Il C.S.E. deve verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel P.S.C. da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle relative procedure di lavoro in condizioni di sicurezza.
I compiti, svolti dal C.S.E. tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, sono:
- l’organizzazione di riunioni coordinamento tra i Datori di Lavoro delle imprese e i lavoratori autonomi e per la reciproca informazione e per il miglioramento della sicurezza in cantiere;
- l’effettuazione di sopralluoghi per la verifica delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, segnalando al Committente eventuali inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo l’eventuale sospensione dei lavori o l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere;
- la predisposizione dell’aggiornamento o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
- la predisposizione dell’aggiornamento del Fascicolo tecnico dell’opera adattato alle caratteristiche dell’opera.