Addetti Antincendio e la squadra di emergenza
La squadra di emergenza è composto da individui previamente designati e opportunamente istruiti per gestire situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nella routine di un’azienda. Questo team, obbligatoriamente previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), interviene tempestivamente in situazioni di incendio, incidenti, terremoti, alluvioni o altre calamità naturali al fine di fornire assistenza efficace ai lavoratori che potrebbero trovarsi in difficoltà in tali circostanze. Inoltre, offre supporto alle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, pronto soccorso …)
Da chi è composta la squadra di emergenza?
La squadra di emergenza aziendale è composta sia da:
- addetti antincendio
- addetti al primo soccorso
Una persona può essere nominata sia come addetto antincendio, sia come addetto di primo soccorso e queste figure devono essere presenti in ogni azienda.
Chi nomina e organizza gli Addetti Antincendio?
Il Datore di Lavoro o il Dirigente hanno l’obbligo di nominare e di organizzare la squadra di emergenza antincendio.
Il Testo Unico della Sicurezza stabilisce che il Datore di Lavoro (o il dirigente) abbia le seguenti responsabilità:
1. Identificare in anticipo i rischi presenti nell’ambiente lavorativo.
2. Elaborare le misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, nonché i piani di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato
3. Designare ufficialmente i lavoratori addetti antincendio, responsabili dell’implementazione delle misure di prevenzione incendi, dell’organizzazione dell’evacuazione in situazioni di pericolo e della gestione delle emergenze
4. Stabilire collegamenti necessari con i servizi pubblici competenti per il primo soccorso, il salvataggio, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze.
Il Datore di lavoro può essere nominato?
In conformità all’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008, il datore di lavoro ha la facoltà di assumere il ruolo di “addetto antincendio” e di far parte della squadra di emergenza aziendale. È obbligatorio informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di tale decisione in tutte le aziende, eccetto quelle elencate nell’articolo 31, comma 6, del Testo Unico sulla Sicurezza, come segue:
a) Aziende industriali con “incidente rilevante”
b) Centrali termoelettriche
c) Impianti ed installazioni nucleari o con sorgenti di radiazioni
d) Aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
e) Aziende industriali con oltre 200 lavoratori
f) Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
g) Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di svolgere direttamente il ruolo di addetto antincendio, sarà tenuto a partecipare ai medesimi corsi di formazione antincendio previsti per i designati a tale incarico.
Gli Addetti Antincendio nelle imprese familiari
Nel caso in cui l’impresa è composta solo da collaboratori familiari non è presente l’obbligo di designazione degli addetti antincendio.
Tale facoltà diventa obbligatoria nel caso in cui vengono assunti anche lavoratori dipendenti, perché in tal caso l’imprenditore familiare assume gli stessi obblighi di un Datore di Lavoro.
Quanti Addetti devono essere nominati in azienda?
L’articolo 43, paragrafo 2, del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve considerare le dimensioni dell’azienda e i rischi specifici ad essa associati o alla singola unità produttiva, secondo i criteri indicati nei decreti di cui all’articolo 46.
Il numero di addetti antincendio da designare per costituire la squadra di emergenza antincendio non è fissato dalla normativa, ma è una responsabilità del datore di lavoro, il quale deve determinarlo “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”. In alcuni casi, si potrebbe suggerire una proporzione di 2 addetti antincendio ogni 10 lavoratori (o altre proporzioni tra occupati e addetti antincendio), ma questo “criterio proporzionale” non è sempre adeguato e deve essere adattato considerando vari fattori, tra cui:
– Il livello di rischio dell’azienda, valutato attraverso la Valutazione del Rischio Incendio, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
– La struttura dell’edificio o la complessità del sito produttivo, includendo la disposizione su più livelli o la presenza di edifici separati.
– Il numero di persone presenti nei locali, compresa la clientela, e l’affollamento dell’edificio.
– La presenza di persone con disabilità.
Un ulteriore aspetto da considerare nella determinazione del numero di addetti è garantire che la copertura della squadra antincendio in azienda sia sempre assicurata per l’intero orario di lavoro.
Chi è l’Addetto Antincendio?
L’Addetto Antincendio è un lavoratore incaricato dal Datore di Lavoro, solitamente “portato” per eseguire tale ruolo ed adeguatamente formato ed addestrato, con il compito di attuare il Piano di Emergenza e Evacuazione dell’azienda.
I lavoratori non possono rifiutare l’incarico, se non per un motivo giustificato.
I compiti dell’Addetto Antincendio
I compiti principali dell’addetto antincendio includono:
1. Implementare le misure di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, come definite nel piano di emergenza. Ciò comprende l’utilizzo dei sistemi di protezione antincendio disponibili in azienda, tra cui:
- La rete idrica antincendio;
- Gli impianti di rilevazione e spegnimento automatici;
- Gli evacuatori di fumi e calore;
- I dispositivi di segnalazione ed allarme.
2. Collaborare con i soccorsi esterni, come i Vigili del Fuoco (VVF), fornendo informazioni dettagliate sul sito, sugli occupanti e sui dispositivi antincendio presenti.
3. Effettuare controlli periodici sui dispositivi antincendio. Questa attività potrebbe essere assegnata dal datore di lavoro agli addetti antincendio, senza sostituire i controlli effettuati da personale specializzato.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la presenza di mezzi di estinzione adeguati alle tipologie e classi di incendio che potrebbero verificarsi in azienda, considerando il livello di rischio specifico del luogo di lavoro. Questo obbligo si estende anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, identificati sulla base della valutazione del rischio incendio, tenendo conto delle condizioni particolari in cui potrebbero essere impiegati.
La formazione dell’Addetto Antincendio
L’Addetto deve svolgere una formazione specifica rispetto alla tipologia di attività dell’azienda per la quale svolge tale ruolo.
La legislazione vigente prevede tre tipologie di corsi obbligatori per gli addetti alla squadra emergenza antincendio, denominati 1-FOR (Livello ), 2-FOR (Livello 2) e 3-FOR (Livello 3).
Corso Antincendio Livello 3 (16 ore):
- ospedali
- case di cura e case di ricovero per anziani
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
- uffici con oltre 1000 persone presenti
- alberghi con oltre 200 posti letto
- cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Corso Antincendio Livello 2 (8 ore):
- le aziende soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 155/11), con esclusione delle attività che rientrano nel
Livello 3. - i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere,
- esclusi quelli interamente all’aperto.
Corso Antincendio Livello 1 (4 ore):
- le attività non classificabili nei Livelli 3 e 2
- dove sono presenti sostanze scarsamente infiammabili,
- dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai
- dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.