Piani di emergenza
e planimetrie di evacuazione
La gestione delle emergenze in azienda, a livello legislativo, è disciplinata dal DM 10 marzo 1998, secondo il quale, in particolare all’art. 5, “All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII“.
Il piano di emergenza deve essere costruito in modo specifico sull’azienda e tenendo come riferimento le relative caratteristiche, in particolare in termini di:
- percorsi di evacuazione e vie di esodo;
- sistemi di rilevazione a allarme antincendio;
- persone presenti e lavoratori a rischio particolare;
- addetti all’emergenza;
- caratteristiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni di rischio presenti.
Il piano deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve contenere nei dettagli (ad esempio – elenco non esaustivo):
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili o esposte a rischi particolari.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali. Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.