Valutazione rischio sismico
La valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro è normata dal D. Lgs 81/2008, il quale impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nell’edificio e di inserirli nel Documento di Valutazione dei Rischi al fine di rendere la struttura sicura e stabile in relazione alla sua tipologia di impiego ed alle caratteristiche ambientali, con l’obbligo di provvedere affinché gli elementi che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori vengano eliminati il più rapidamente possibile.
Focalizzandosi sul concetto di rischio sismico e prendendo ad oggetto i capannoni industriali prefabbricati antecedenti le NTC del 2008 – costruiti senza dettami antisismici – è essenziale valutare quegli elementi che vengono spesso considerati critici:
- collegamenti trave-pilastro,
- collegamenti elementi di copertura-trave,
- collegamenti di tamponamento-pilastro,
- controventatura delle scaffalature, arredi, installazioni e impianti.
Eventuali carenze strutturali correlate agli elementi sopra descritti possono provocare costi umani, personali (responsabilità penale), aziendali e sociali in caso di un evento tellurico.
La valutazione del rischio sismico va inserita in un allegato apposito da accompagnare al DVR che riporterà le specifiche della situazione aziendale, quali:
- le informazioni relative all’edificio e di carattere strutturale,
- l’identificazione di eventuali dissesti ed un adeguata pianificazione delle azioni pratiche e di controllo che verranno attuate per la gestione di questo rischio.
Per effettuare uno studio esaustivo della vulnerabilità sismica di un edificio, e prevenire potenziali danni provocati dai terremoti è importante rivolgersi ad aziende strutturate ed affidabili in grado di analizzare nei minimi dettagli la situazione attuale di una struttura.
Nello specifico, l’articolo 63 (in riferimento all’Allegato IV) indica i requisiti di stabilità e solidità dei luoghi di lavoro: “gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali” comprendendo perciò anche il rischio sismico della zona nella quale è situato l’edificio.
Inoltre, secondo l’articolo 64, il datore di lavoro è responsabile di provvedere affinché impianti e luoghi vengano sottoposti ad una manutenzione tecnica regolare eliminando nel minor tempo possibile, i potenziali difetti in grado di pregiudicare la salute e la sicurezza dei dipendenti.
Le 3 fasi del rischio sismico
1. FASE CONOSCITIVA
La prima fase è quella conoscitiva e ricognitiva dello stato dell’edificio e degli elementi non strutturali.
In questa fase avviene la raccolta di informazioni relative all’edificio quali:
- l’anno di costruzione (pre/post classificazione sismica);
- il progetto strutturale (dettagli costruttivi, tecnologie costruttive, materiali, ecc….);
- l’eventuale presenza di certificazioni (conformità sismica, collaudo statico, agibilità, ecc.);
- lo stato di manutenzione;
- la classificazione sismica del territorio
Dopo la raccolta delle informazioni anagrafiche e generali, segue una fase di rilevazione delle informazioni di carattere strutturale che comprende:
- il rilievo geometrico strutturale (compresi gli eventuali interventi strutturali subiti dall’edificio negli anni);
- i dettagli costruttivi;
- l’elenco degli elementi non strutturali rilevanti per la sicurezza (mobili, arredi scaffalature, controsoffitti, cornicioni, ecc..);
- il censimento degli impianti;
- il rilievo materico (ossia l’analisi dei materiali utilizzati per la costruzione e le loro caratteristiche).
2. FASE VALUTATIVA
La seconda fase è quella valutativa e di identificazione di eventuali dissesti o vulnerabilità strutturali e non strutturali rilevanti ai fini della sicurezza. In questa parte è necessario provvedere all’integrazione del DVR con la valutazione del rischio associato al Pericolo Sismico: è indispensabile eseguire un’analisi che prenda in considerazione tutti i parametri di sicurezza dei vari elementi che evidenzi per ciascuno di essi eventuali indicatori di vulnerabilità determinando infine un esito in termini di valutazione del Rischio Sismico del luogo di lavoro che verrà preso in considerazione nella fase successiva.
3. FASE PROGRAMMATICA
La terza fase è quella programmatica; basandosi sull’esito della valutazione del rischio sismico bisogna procedere con un’adeguata pianificazione delle metodologie da utilizzare al fine di ridurre il più possibile i fattori di rischio, quali:
- la predisposizione di specifiche procedure di intervento in caso di evento sismico;
- l’integrazione dei Piani di Emergenza;
- la predisposizione di misure per la messa in sicurezza degli elementi non strutturali;
- la pianificazione di possibili interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali nei casi in cui la valutazione dei rischi lo ritenga necessario.
La prevenzione del rischio sismico equivale quindi alla valutazione del grado di vulnerabilità e di sicurezza degli edifici (sia le parti strutturali che quelle non strutturali) ed alla programmazione di interventi di manutenzione periodica in relazione alle informazioni presenti nel DVR.
Il datore di lavoro deve perciò predisporre anche una potenziale attuazione di interventi che aumentino il livello di sicurezza sismica dell’edificio quali, ad esempio, adeguamento sismico dell’immobile o degli interventi più circoscritti come il miglioramento sismico o il rinforzo locale.