ISPEZIONI IN AZIENDA MIRATE ALLA FORMAZIONE – ATTENZIONE NUOVA SANZIONE!!!
L’ispettorato del lavoro ha iniziato a verificare che, i lavoratori addetti ad una lavorazione a rischio, siano impiegati solamente dopo una adeguata informazione, formazione ed addestramento.
ISPEZIONI IN AZIENDA MIRATE ALLA FORMAZIONE
Negli ultimi giorni l’Ispettorato del Lavoro ha effettuato un ispezione mirata alla formazione in un azienda nostra cliente. Dall’ispezione è emerso che il lavoratore era stato formato e addestrato, ma la data della formazione era di 15 giorni dopo la data della sua assunzione. Quindi dal controllo è emerso che il lavoratore ha lavorato 15 giorni privo della formazione necessaria.
Se fino ad oggi nelle aziende veniva verificato solamente se un lavoratore era stato adeguatamente formato o no, ora viene verificato anche che siano stati destinati i lavoratori addetti ad una lavorazione a rischio solamente dopo una adeguata informazione, formazione ed addestramento”.
L’obbligo del datore di lavoro di formare un lavoratore per una mansione a rischio prima di impiegarlo è sancito dal D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
In particolare, l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta.
La formazione deve avvenire:
- All’inizio del rapporto di lavoro: prima che il lavoratore inizi a svolgere la sua attività.
- In occasione di cambiamenti di mansione: quando il lavoratore viene assegnato a nuove mansioni che comportano rischi diversi.
- All’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie: quando vengono introdotte nuove attrezzature o tecnologie che possono comportare nuovi rischi.
La formazione deve essere:
- Adeguata e specifica: in relazione ai rischi specifici della mansione.
- Aggiornata: in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
- Documentata: il datore di lavoro deve tenere traccia della formazione erogata ai lavoratori.
Il mancato rispetto dell’obbligo di formazione può comportare per il datore di lavoro sanzioni amministrative e penali.
Pertanto, siamo a richiedere a tutti i nostri clienti di avvisarci immediatamente nel momento in cui decidono di assumere un nuovo lavoratore, dandoci modo di organizzare la formazione prima del suo impiego in azienda.
Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vs. disposizione.
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PER I LAVORATORI NEOASSUNTI
Una recente sentenza della Cassazione Penale conferma che la formazione dei lavoratori neoassunti deve essere completata prima che gli stessi vengano adibiti alle rispettive mansioni. Gli aspetti normativi e la pronuncia della Corte.
La formazione dei lavoratori è sicuramente uno dei fattori cardine per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La stessa è regolata dall’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81 e impone espressamente, al comma 4, lett. a), che:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Invece, all’interno dell’ Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81) troviamo un’indicazione che può risultare un po’ fuorviante che specifica quanto segue:
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4. 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore de presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Ovviamente questa disposizione (inclusa la parte relativa alla possibilità di completare il percorso formativo entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione) è da intendersi superata in quanto è contenuta al punto 10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE del già menzionato Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ma può comunque trarre in inganno.
Nella recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione (Cassazione Penale, Sez. 4, 13 febbraio 2024, n. 6301) troviamo una conferma sul fatto che sia obbligatorio completare la formazione dei lavoratori prima di adibirli alle loro rispettive mansioni.
Si riportano di seguito i punti chiave relativi al tema della formazione che vengono riportati nella parte di fatto e di diritto della sentenza in esame.
L’individuazione dei profili di colpa è conforme al dettato normativo, per il quale l’addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione.
La giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato (Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021, Galletti, Rv. 281975 secondo cui “in tema di infortuni sul lavoro, non è sufficiente, per far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione dei lavoratori di manuali di istruzione per l’uso dei macchinari”; Sez. 4. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219, secondo cui “l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge“).
Anche il tema del giudizio controfattuale è stato esplorato in maniera adeguata e conforme al principio per cui “il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi” (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603).
Scarica la sentenza di riferimento:
Tratto da Punto Sicuro